La protezione internazionale del patrimonio culturale in caso di conflitto armato

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“Le guerre nascono nel cuore degli uomini, ed è lì che devono essere innalzate le difese della pace”, dichiara la Costituzione dell’UNESCO. La cultura che dovrebbe unire gli uomini al di là delle differenze e contribuire a rinsaldare le difese della pace, è anche sfortunatamente, in numerosi casi, ciò che le divide. Non è sorprendente, in queste condizioni, che la guerra sfoci nella distruzione di monumenti, luoghi di culto, opere d’arte che rappresentano alcune delle creazioni più preziose dello spirito umano.

Alcune distruzioni sono accidentali. In altri casi i belligeranti hanno giustificato la distruzione di beni culturali invocando la necessità militare. E` in questo modo che gli Stati Uniti hanno spiegato il bombardamento, nel febbraio ‘44, della celebre abbazia di Monte Cassino, su cui si fondava il dispositivo difensivo tedesco che bloccava l’avanzata alleata su Roma.

La diffusa consapevolezza che le azioni di combattimento nel corso di conflitti armati producano spesso la distruzione di patrimoni culturali unici al mondo ha fatto sì che la Comunità internazionale, non a caso a partire dal Secondo Dopoguerra, sulla scorta delle immani devastazioni che il recente conflitto mondiale aveva apportato, adottasse la Convenzione dell’Aja del 1954 specificamente dedicata alla protezione del patrimonio culturale nel caso di conflitti armati, contestualmente ad un primo Protocollo sulla protezione del patrimonio culturale in tempo di occupazione.

Nel 1977 vennero inoltre adottati due Protocolli alle quattro Convenzioni di Ginevra, le quali, come è noto, costituiscono la base del diritto internazionale umanitario di guerra.

Il primo dei due Protocolli, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali, all’articolo 53 ha incluso il patrimonio culturale tra gli elementi meritevoli di protezione, ricomprendendo nel concetto di patrimonio culturale anche i luoghi di culto. In particolare, l’articolo 53, dopo aver salvaguardato espressamente le previsioni della Convenzione dell’Aja del 1954, proibisce il compimento di qualsiasi atto di ostilità diretto contro monumenti storici, opere d’arte o luoghi di culto, che costituiscano patrimonio culturale o spirituale dei popoli. E’ altresì vietato l’uso di tali oggetti come base di azioni militari, come anche il coinvolgimento di essi nel corso di azioni di rappresaglia. Analoghe previsioni sono contenute, stavolta all’articolo 16, nel secondo dei Protocolli del 1977, dedicato alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali.

Nel 1996 nascerà la SCUDO BLU INTERNAZIONALE (ICBS International Commitee of the Blue Shield), che prende il nome dal simbolo specificato nella Convenzione de L’Aja (1954) a protezione dei Beni Culturali, per la difesa dei quali vengono promosse azioni di protezione, prevenzione e sicurezza in tutte le situazioni rischiose, come i conflitti armati e le calamità naturali e vede l’adesione di un gruppo di ONG: ICA (Council of Archives) ICOM (International Council of Museums) ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Tutti gli atti internazionali richiamati risultano ratificati dall’Italia.

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