
Alessandro Continiello è avvocato penalista, ma soprattutto è autore di varie pubblicazioni sulla legittima difesa e sull’uso legittimo delle armi, nonché consulente giuridico per l’Unione Nazionale Vittime-UNAVI, l’associazione che più si è spesa in questi mesi a favore dell’approvazione della legge sulla legittima difesa.
Allora avvocato, la Legge sulla Legittima difesa è stata approvata, soddisfatto?
Si può certamente definire un buon passo avanti ma chi pensa si tratti di un’autentica rivoluzione copernicana, si sbaglia. Sicuramente è presente un miglioramento della percezione – e tutela – a favore della vittima rispetto all’autore del reato, ma vi sono delle criticità.
Cos’è che manca a questa legge?
La riforma in questione ha senz’altro apportato alcune modifiche importanti, inasprendo le pene per alcune fattispecie di reato quali la violazione di domicilio, il furto in abitazione e la rapina. Però, rispetto al tema specifico della legittima difesa in caso di intrusione in un domicilio o in un luogo di lavoro, e di un danno (lesioni/morte) nei confronti del rapinatore continua a sussistere una verifica giudiziaria rispetto alla valutazione di comportamenti riconducibili al concetto astratto di legittima difesa e questo perché devono sempre ricorrere i presupposti della attualità del pericolo di una offesa ingiusta.
E questo non va bene?
Mi spiego: qualora non si presenti una situazione “attuale” di pericolo, non si può prodromicamente rinvenire una difesa legittima, anche se è stato introdotto l’avverbio “sempre”. Inoltre per quanto riguarda l’istituto dell’eccesso colposo, ai sensi dell’articolo 55 del codice penale, l’aver introdotto la formula “…la punibilità è esclusa se… in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”, trattandosi di una formula generica e “legata a stati soggettivi e dunque a sensibilità differenti che esistono tra persone e persone”, comporterà sforzi interpretativi da parte dei pubblici ministeri e giudici.
E questo cosa comporta?
Che spetterà sempre alla loro discrezionale valutazione comprendere quando e se ci si trovi effettivamente “in uno stato di grave turbamento”, con il rischio sempre e comunque di una condanna per eccesso. Ci sarebbero ulteriori osservazioni da compiere ma sarei prolisso.
Non crede, come sostengono in molti, che una maggiore apertura sul tema della legittima difesa possa inficiare uno dei principi cardine dell’ordinamento statale: l’esercizio del monopolio della violenza?
Non credo e le spiego brevemente il perché. L’istituto della legittima difesa è un’espressione del principio di autotutela privata, autorizzata dall’ordinamento nelle ipotesi in cui l’intervento dello Stato – tramite i suoi organi deputati, ossia le Forze dell’Ordine – non possa essere tempestivo. Parliamo di un istituto recepito negli ordinamenti di tutte le nazioni e tutte le epoche. Nel brocardo latino, per esempio, “vim vi repellere licet”, è lecito reagire alla violenza con la violenza. Per esser ancor più chiari, la difesa legittima costituisce una deroga al principio – imposto in via generale al fine di tutelare la pace sociale – del monopolio statuale dell’uso della forza.
Cosa risponde ai critici che affermano che la Legittima difesa possa favorire l’utilizzo diffuso delle armi?
Ritengo che ci sia un fraintendimento di fondo. La causa di giustificazione in esame, pur prevedendo, come ipotesi astratta nei casi di cosiddetta legittima difesa domiciliare e/o luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, l’uso di un’arma legittimamente detenuta, parla appunto di ogni “altro mezzo idoneo al fine di difendere” e di difendersi. L’attuale riforma non parla – e neppure potrebbe farlo trattandosi di un istituto giuridico – di facilitazioni nell’acquisto di armi comuni da sparo. La legislazione sulla detenzione delle armi è tutt’altra faccenda. Per esser ancora più chiari: ci si può difendere, ricorrendo i presupposti della attualità del pericolo di una offesa ingiusta, con le mani e/o con qualunque oggetto si trovi in casa a portata di mano.














